lunedì 26 gennaio 2009

Lavoratori Interinali


Il lavoro interinale rappresenta uno di quei casi in cui, come spesso accade, la disciplina nazionale è giunta con notevole ritardo rispetto a quella degli altri Stati europei. Solo con l'approvazione della L. 24 giugno 1997, n. 196 (cosiddetto "Pacchetto Treu"), come successivamente modificata dalla legge 22 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria), l'Italia ha finalmente provveduto a dotarsi di una fonte normativa autonoma per la disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, meglio noto come lavoro interinale. La piena operatività della norma è stata, poi, assicurata dall'emanazione di due decreti ministeriali, il n. 381/1997 ed il 382/1997 e della prima circolare esplicativa del Ministero del lavoro, la n. 141/97. Tuttavia e nonostante il ritardo del nostro sistema rispetto al quadro europeo, l'utilizzo del lavoro interinale in Italia trova, di giorno in giorno, un crescente interesse sia da parte delle aziende che da parte degli stessi lavoratori temporanei, testimoniando così un'ampia fiducia nello strumento e nei vantaggi dallo stesso realizzati nei quasi quattro anni di applicazione della legge. Ciò che sicuramente a oggi si può dire è che con l'introduzione del lavoro interinale si è dato il la ad una forma di intermediazione privata nel collocamento dei lavoratori ed alla possibilità di "utilizzare" nel settore privato un lavoratore senza instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato. Il rapporto di lavoro interinale consta, infatti, di tre figure cardine: un'impresa fornitrice di lavoro temporaneo, un'impresa utilizzatrice ed infine il lavoratore assunto e retribuito dall'impresa fornitrice ed avviato al lavoro presso l'impresa utilizzatrice

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